REGOLAMENTO PER I PRESTITI SOCIALI - APPROVATO DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15.06.2017

ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità alle previsioni dello statuto sociale ed alle leggi vigenti in materia di società cooperative, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale come previsto dall’art. 15 dello statuto sociale. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi sono disciplinati da autonomo regolamento che ne definisce le modalità Non sono considerati prestiti sociali e pertanto non costituiscono oggetto del presente regolamento, i depositi vincolati versati dai soci in relazione all’assegnazione di alloggi o alla prestazione di particolari servizi, la cui restituzione può avvenire solo alla conclusione del rapporto instaurato con la cooperativa. Non sono altresì prestiti sociali i versamenti effettuati dai soci prenotatari o assegnatari di alloggi destinati all’assegnazione in in godimento.
ARTICOLO 2
La raccolta di prestito sociale non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 nr. 385 e successive modificazioni ed integrazioni, ma è rivolta esclusivamente ai soci che risultino iscritti nel Libro Soci della Cooperativa da almeno tre mesi ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza possibile nello svolgimento delle operazioni previste dal presente regolamento.
ARTICOLO 3
Il servizio di raccolta del prestito sociale è finalizzato al conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa. I Prestiti sociali possono essere liberi, vincolati a termine o finalizzati a programmi specifici. Il risparmio raccolto presso ciascun socio non può superare gli importi massimi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall’art. 13 DPR n. 601/1973 e successive modificazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, dandone comunicazione ai soci attraverso il foglio informativo analitico, limiti inferiori a quelli massimi previsti dalle norme di legge. Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione di esigenze normative o gestionali, si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo le modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e di volta in volta comunicate ai soci prestatori, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti. La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare il limite del triplo del patrimonio secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d’Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del patrimonio qualora il complesso del Prestito Sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla normativa della Banca d’Italia L’ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie che li assistono, nonché l’entità del rapporto tra prestiti e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio della Cooperativa. La nota integrativa dovrà altresì riportare : - l'ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società; - qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia; nonchè il valore di mercato delle garanzie reali finanziarie ; - ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate; - un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia (patrimonio netto + debiti a medio/lungo termine) / attivo immobilizzato, accompagnato dalla seguente dicitura: “ un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti fi finanziamento e gli impieghi della società”
ARTICOLO 4
Il socio che intende intraprendere il rapporto di prestito con la Cooperativa deve stipulare apposito contratto, redatto in forma scritta, pena la nullità, che deve contenere in modo chiaro le condizioni previste dalle istruzioni della Banca d’Italia. Esso deve essere sottoscritto dal socio che ne ha richiesto l’apertura e dal legale rappresentante della Cooperativa o da altro soggetto debitamente delegato dal Consiglio di Amministrazione. I contratti di prestito sociale sono nominativi ed intestati al socio che ne ha richiesto l’apertura. Non sono ammessi conti cointestati. All’atto dell’apertura del rapporto di prestito sociale al socio prestatore verrà rilasciato un documento nominativo, strettamente personale e non trasferibile a terzi denominato “libretto nominativo di prestito sociale”, che non costituisce titolo di credito e sul quale verranno annotate tutte le operazioni effettuate dal socio; verranno inoltre consegnati al socio copia del contratto sottoscritto, copia del presente regolamento e copia del foglio informativo analitico relativo alle condizioni economiche in vigore alla data di apertura del rapporto. Presso la Cooperativa sarà tenuta tramite sistemi informatici di contabilità, per ogni socio prestatore, una scheda intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.
ARTICOLO 5
Qualsiasi operazione di versamento o prelevamento potrà essere effettuata solo con la presentazione del libretto nominativo di risparmio sociale. Tutte le operazioni dovranno essere effettuate presso la sede della Cooperativa e negli orari stabiliti dalla stessa e dovranno essere annotate sul libretto e firmate dal personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. Sul libretto dovranno altresì essere annotati gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione del libretto medesimo dopo la loro maturazione. E’ vietato a chiunque altro apporvi annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni od aggiunte, che saranno considerate nulle ad ogni effetto Non rientrano nelle predette disposizioni i prelievi continuativi disposti per iscritto dal socio per il pagamento di una somma a favore della Cooperativa e che verranno annotati all’atto della prima presentazione del libretto. Il socio intestatario del rapporto di prestito sociale che sia anche prenotatario o assegnatario di alloggi sociali o che comunque usufruisca di attività o servizi prestati dalla Cooperativa, può autorizzare la medesima a prelevare, anche in via continuativa, dal proprio libretto gli importi di cui sia debitore nei confronti della Cooperativa per i corrispettivi dovuti. In caso di discordanza tra i movimenti risultanti dal libretto e la corrispondente scheda della cooperativa fanno fede le scritture contabili di quest’ultima e non le trascrizioni risultanti dal libretto. Qualora vengano riscontrate differenze tra i movimenti annotati sul libretto di prestito sociale e quelli risultanti dalle scritture della Cooperativa, il libretto verrà ritirato e sostituito con nuovo libretto nel quale saranno annotati il saldo del conto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate nell’anno stesso. La Cooperativa ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento al socio la visione del libretto di prestito sociale per effettuare controlli e verifiche contabili. Il socio dovrà comunque presentare ogni anno il proprio libretto di risparmio sociale alla Cooperativa per la registrazione degli interessi e per il controllo contabile con le evidenze in essere presso la Cooperativa.
ARTICOLO 6
Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito sociale, il socio prestatore può delegare fino ad un massimo di due persone per libretto, ad effettuare per conto del socio medesimo operazioni sia di versamento che di prelevamento, con esclusione dell’instaurazione e dell’estinzione del rapporto. Il conferimento di tale delega e l’eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto su modulo predisposto dalla Cooperativa. I nominativi delle terze persone delegate verranno indicati sul libretto nominativo di prestito sociale.
ARTICOLO 7
Il socio potrà essere titolare di più libretti nominativi a condizione che l’ammontare complessivo delle somme depositate non superi i limiti stabiliti dalle norme di legge o dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
ARTICOLO 8
Il socio intestatario è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione tutte le comunicazioni della Cooperativa al socio si intenderanno per ricevute se dirette all’ultimo domicilio reso noto con idonea comunicazione.
ARTICOLO 9
In caso di smarrimento , sottrazione o distruzione del libretto, il socio prestatore dovrà immediatamente farne denuncia all’Autorità competente e darne comunicazione scritta alla Cooperativa. In tale caso la Cooperativa sospenderà l’operatività del documento originario. Dopo gli opportuni controlli ed a seguito di presentazione da parte del socio intestatario di apposita dichiarazione scritta nella quale si riconoscerà la perdita di qualsiasi valore del documento smarrito con esonero della Cooperativa da qualsiasi responsabilità derivante dalla successiva ed eventuale circolazione del documento medesimo , verrà rilasciato al socio un duplicato del libretto smarrito nel quale saranno annotati il saldo del rapporto all’inizio dell’anno in corso e le operazioni effettuate nell’anno stesso. La predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli eventuali delegati del socio.
ARTICOLO 10
I versamenti possono essere effettuati in contanti o con assegni, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle disposizioni previste dalla Banca d’Italia. I versamenti effettuati con assegni saranno accettati salvo buon fine dei medesimi e, pertanto, le relative somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con assegni bancari non trasferibili intestati al titolare. Per le operazioni di versamento e di prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.
ARTICOLO 11
I prestiti sociali ordinari e vincolati maturano, dalla data della valuta riconosciuta a ciascun deposito, gli interessi calcolati al tasso in vigore al momento dell’apertura del conto o , con la relativa decorrenza, a quello diverso successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico mediante comunicazione nel foglio informativo analitico affisso presso la sede della Cooperativa; interessi che in ogni caso non potranno superare il rendimento massimo consentito dalla legge. Le somme depositate in contanti o con assegni bancari producono interessi con valuta dal giorno successivo a quello del versamento, mentre quelle depositate in assegni o vaglia postali producono interessi dal quinto giorno successivo al versamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati con riferimento all’anno civile e la somma maturata verrà riconosciuta, al netto della vigente ritenuta fiscale, con accreditamento sul conto di prestito con valuta del primo gennaio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono Se per effetto di tale accreditamento degli interessi il saldo venisse a superare il limite massimo consentito l’eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso d’anno gli interessi verranno liquidati con la valuta del giorno stesso di chiusura.
ARTICOLO 12
Le variazioni dei tassi e di ogni altra condizione che il Consiglio di Amministrazione può deliberare in ogni momento, saranno comunicate mediante avviso esposto nei locali della Cooperativa e sul sito www.edificatricecomo.it in conformità a quanto previsto dalle disposizioni dell’autorità competente in materia. In caso di variazione sfavorevole ai soci, la Cooperativa provvederà altresì a darne immediata comunicazione sempre tramite il proprio sito web e tramite esposizione in sede. In tal caso ciascun socio ha facoltà, entro 15 giorni dalla pubblicazione, di recedere dal contratto e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l’applicazione di tutte le condizioni precedentemente applicate
ARTICOLO 13
I tassi di interesse e le altre condizioni economiche applicate dalla Cooperativa ai prestiti sociali sono analiticamente indicati nel foglio informativo che deve restare affisso presso la sede della Cooperativa e consegnato ai soci all’atto dell’apertura del rapporto di raccolta prestito sociale.
ARTICOLO 14
Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra il debito del socio prestatore, da qualunque titolo o causa derivi, ed il credito del socio stesso derivante dal prestito. Le scritture contabili della Cooperativa documentano le ragioni di tale diritto.
ARTICOLO 15
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme depositate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare tempestivamente e per iscritto alla cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente allo scioglimento del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all’art. 6 del presente regolamento, conformemente al disposto dell’art. 1396 cod. civile.
ARTICOLO 16
La Cooperativa consegnerà alla prima operazione registrata in sede a ciascun socio prestatore una comunicazione di riepilogo che riporti con chiarezza l’elenco delle operazioni effettuate sul conto nel corso dell’anno precedente con la indicazione degli interessi maturati e delle ritenute fiscali effettuate. Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intenderanno approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ARTICOLO 17
La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di Credito. La Cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente ed osserva le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
ARTICOLO 18
Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese sono messi a disposizione dei soci nei locali della Cooperativa e sul sito www.edificatricecomo.it..
ARTICOLO 19
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci del 15 Giugno 2017.